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Economia

Energia, accordo dei 27 su riforma del mercato dell’elettricità

17.10.2023

Possibili aiuti anche a vecchi reattori con estensione ciclo vita

Bruxelles, 17 ott. (askanews) – Il Consiglio Energia dell’Ue, svoltosi oggi a Lussemburgo, ha raggiunto un accordo (“general approach”) sul regolamento per la riforma del mercato dell’elettricità nell’Ue, che consentirà ora alla presidenza di turno spagnola del Consiglio di avviare i negoziati a tre (“trilogo”) con il Parlamento europeo e la Commissione per arrivare al testo legislativo definitivo.

Solo un paese, l’Ungheria, si è astenuto, mentre gli altri Stati membri hanno tutti votato a favore del compromesso, che rappresenta una sostanziale vittoria soprattutto per la Francia.

Nelle intenzioni originarie, l’obiettivo principale della riforma doveva essere quello di “disaccoppiare” i prezzi dell’elettricità da quelli del gas, in modo che le bollette elettriche tenessero pienamente conto dei prezzi delle fonti rinnovabili e del nucleare (le fonti dette “inframarginali”) usati nel mix energetico. La proposta della Commissione, presentata il 14 marzo scorso, in realtà non attua il “disaccoppiamento”, ma mira comunque a rendere l’elettricità meno dipendente dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dalle impennate dei prezzi, e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

La riforma dovrebbe stabilizzare i mercati dell’elettricità a lungo termine attraverso due strumenti: rilanciando gli Accordi di acquisto di energia (Ppa, “Power Purchase Agreements”), e generalizzando i “Contratti per differenza” (CfD) bidirezionali.

I “Contratti per differenza” sono contratti di lungo termine tra un fornitore e un ente statale, che fissano un prezzo di esercizio, o “strike price”; quando il prezzo dell’elettricità all’ingrosso è inferiore allo “strike price”, lo Stato rimborsa la differenza al fornitore; quando è superiore è il fornitore che restituisce la differenza allo Stato. I Ppa riguardano invece la fornitura di elettricità a lungo termine, con prezzo fisso pre-negoziato.

Il nodo principale su cui si era bloccata la discussione era la richiesta della Francia di estendere anche al nucleare la possibilità di usare i Contratti per differenza, pensati originariamente per favorire e stimolare gli investimenti nelle rinnovabili. Una possibilità che era già prevista, ma solo per i nuovi impianti, mentre Parigi chiedeva di estenderla anche ai vecchi reattori per i quali verrà prorogata la durata di vita oltre la scadenza inizialmente prevista.

Diversi Stati membri (Germania, Austria, Lussemburgo, Belgio, Spagna e anche l’Italia) si erano opposte a questo tentativo, che equivarrebbe a una generalizzazione degli aiuti di Stato per le forniture di energia a tutta l’industria francese, con uno svantaggio competitivo per le imprese degli altri paesi.

Il Consiglio Ue ha convenuto che i Contratti per differenza bidirezionali saranno il modello obbligatorio utilizzato quando il finanziamento pubblico è coinvolto in contratti a lungo termine, con alcune eccezioni, e che si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia basati sull’energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza senza sbarramenti e nucleare. Ma la Francia, in pratica, ha avuto quello che voleva, perché il testo dell’accordo prevede che questo modello possa applicarsi anche “agli investimenti volti a ripotenziare sostanzialmente gli impianti di produzione di energia esistenti, o ad aumentarne sostanzialmente la capacità, o a prolungarne la durata”.

La Commissione dovrà comuunque garantire, con una propria valutazione, che l’attuazione dei contratti per differenza bidirezionali non porti a distorsioni della concorrenza. L’Esecutivo comunitario dovrà in particolare assicurare che la redistribuzione delle entrate alle imprese non distorca la parità di condizioni nel mercato interno, in particolare nei casi in cui non è possibile applicare alcuna procedura di gara competitiva.

Le norme per i CfD bidirezionali si applicheranno dopo un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza giuridica per i contratti in corso.

Il Consiglio, inoltre, ha convenuto che gli Stati membri promuoveranno l’adozione di accordi di acquisto di energia Ppa, eliminando barriere ingiustificate e procedure o oneri sproporzionati o discriminatori. Le misure possono includere, tra le altre cose, sistemi di garanzia sostenuti dallo Stato a prezzi di mercato, garanzie private o strutture che mettono in comune la domanda di Ppa.

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