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Economia

Dl lavoro, riforma RdC: dal 2024 arriva l’assegno di inclusione

28.04.2023

E’ una misura di contrasto alla povertà

Roma, 28 apr. (askanews) – Il nuovo strumento di contrasto alla povertà si chiamera assegno di inclusione ed entrerà in vigore da gennaio 2024 al posto del reddito di cittadinanza. E’ quanto prevede l’ultima bozza del decreto lavoro che andrà in consiglio dei ministri lunedì primo maggio.

Si tratta di una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura, si legge nella bozza, di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.

L’assegno di inclusione potrà essere chiesto solo dalle famiglie con disabili, minori e over 60 e potrà arrivare a 500 euro al mese, moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,3 nel caso di disabili gravi.

Viene confermato che il requisito di residenza per il richiedente scende da 10 a 5 anni, mentre il valore dell’Isee della famiglia non deve superare i 9.360 euro con un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di euro 6mila annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Nel reddito familiare sono inoltre incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’Isee in corso di validità. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito con altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro e sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a 150mila euro, non deve essere superiore a 30mila euro. La bozza prevede anche che nessun componente il nucleo familiare debba essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Non ha diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il beneficio economico dell’assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6mila euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. E’ altresì composto da un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino a un massimo di euro 3.360 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti questo limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’Isee per l’intera annualità.

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