20 Ottobre 2026
/ 20.10.2026

“Obbligazione verde”: certificata la destinazione, non il risultato

“Obbligazione verde” o “green bond” è un titolo di debito il cui emittente si impegna a destinare i proventi a progetti con finalità ambientale. Il report di allocazione certifica che i proventi sono stati usati per i progetti dichiarati. Non certifica che quei progetti abbiano prodotto un impatto ambientale misurabile che non sarebbe avvenuto in assenza dell’obbligazione verde

Il 3 marzo 2021, l’Italia ha collocato il primo BTP Verde della propria storia: 8,5 miliardi di euro con una domanda superiore agli 80 miliardi da parte degli investitori. Il ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica ogni anno un Rapporto di Allocazione e Impatto che certifica le spese finanziate con i proventi e stima i relativi benefici ambientali in termini di emissioni di CO₂ evitate. Il report di allocazione certifica dove sono andati i fondi. Il report di impatto riporta stime, non misurazioni ex post con verifica indipendente dei risultati effettivi. Dall’inizio del mercato nel 2006, il volume cumulato di obbligazioni verdi emesse nel mondo ha superato i 3.000 miliardi di dollari, secondo il Climate Bonds Initiative. Il meccanismo che definisce cosa certifica un’obbligazione verde è lo stesso per tutte.

“Obbligazione verde” o “green bond” è un titolo di debito il cui emittente si impegna a destinare i proventi a progetti con finalità ambientale. I Green Bond Principles dell’International Capital Market Association (ICMA), principale standard di mercato con oltre il 90% delle emissioni mondiali, definiscono quattro componenti: uso dei proventi, processo di valutazione dei progetti, gestione dei proventi e rendicontazione. La rendicontazione sull’impatto ambientale effettivo è raccomandata, non obbligatoria. Il Regolamento UE 2023/2631 aggiunge requisiti più stringenti: i proventi devono essere allineati alla Tassonomia UE e l’emittente deve pubblicare un report di impatto. Le metriche di impatto restano però a scelta dell’emittente, senza un catalogo vincolante di indicatori di risultato verificati da terze parti. In entrambi i framework, la certificazione obbligatoria riguarda il processo di allocazione dei fondi.

L’addizionalità è il punto critico. Un’obbligazione verde può finanziare un progetto che l’emittente avrebbe realizzato comunque con fondi ordinari: in quel caso, l’impatto ambientale del progetto esiste, ma non è aggiunto rispetto alla pratica ordinaria dell’emittente. Né i principi ICMA né il Reg. UE 2023/2631 prescrivono un requisito di addizionalità verificata come condizione per l’uso del label. Il report di allocazione certifica che i proventi sono stati usati per i progetti dichiarati. Non certifica che quei progetti abbiano prodotto un impatto ambientale misurabile che non sarebbe avvenuto in assenza dell’obbligazione verde.

Una donazione a un ente benefico riceve una ricevuta fiscale: la donazione è avvenuta, i fondi sono stati ricevuti, la causa è quella dichiarata. La ricevuta non certifica il risultato dell’intervento: non dice se le foreste piantate sono sopravvissute alla siccità, se le emissioni evitate lo sarebbero state comunque con le stesse risorse attraverso altri canali. Un’obbligazione verde certificata funziona allo stesso modo: la ricevuta attesta la destinazione, non il risultato.

Il mercato delle obbligazioni verdi è cresciuto rapidamente in Europa. Istituzioni finanziarie, governi sovrani e grandi aziende le emettono per segnalare impegno ambientale agli investitori. Il termine “certificato” o “verificato” che accompagna un’obbligazione verde crea un’aspettativa che va oltre quello che la certificazione garantisce. Chi acquista un’obbligazione verde certificata secondo il Reg. UE 2023/2631 sa dove andranno i proventi e che i progetti sono allineati alla Tassonomia UE. Non sa, e nessun framework attuale glielo garantisce con verifica indipendente, se quei proventi abbiano prodotto un impatto ambientale aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria.

Va riconosciuto che la certificazione della destinazione dei fondi non è priva di valore. Obbligare un emittente a destinare i proventi a categorie specifiche, a rendicontare le allocazioni e a sottoporsi a revisione esterna riduce il rischio di greenwashing grossolano e aumenta la trasparenza del mercato. L’allineamento alla Tassonomia UE come requisito dell’EuGB è un filtro di qualità delle attività finanziate. Il problema documentato non è che le obbligazioni verdi siano inutili: è che il termine “certificato” nella comunicazione di mercato viene percepito come garanzia di impatto ambientale quando attesta, nella sostanza, una garanzia di processo.

Questa rubrica esplora le parole del clima il cui significato tecnico diverge dalla percezione comune. “Obbligazione verde” aggiunge un meccanismo nuovo: non una parola tecnica che perde precisione nel passaggio al linguaggio comune, ma uno strumento finanziario in cui la certificazione attesta la struttura del processo (dove vanno i fondi) mentre la comunicazione di mercato la presenta come garanzia del risultato (cosa producono quei fondi), una distinzione che non è eliminabile con più rigore procedurale finché le metriche di impatto ambientale non vengono verificate in modo indipendente.

La prossima volta che leggete che un governo o un’azienda ha emesso un’obbligazione verde certificata, la domanda da farsi è una: la certificazione attesta dove sono andati i proventi o cosa hanno prodotto? Le due risposte descrivono due livelli di garanzia molto diversi.

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